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Condizioni generali di acquisto e condizioni speciali di DORMA-Glas GmbH

A. Condizioni generali di acquisto

1. Ambito di validità

  1. Le presenti condizioni di acquisto valgono per tutti gli ordini effettuati da DORMA-Glas GmbH, Max-Planck-Str. 33 - 45, D-32107 Bad Salzuflen (di seguito denominata DORMA-Glas) e si intendono esclusivamente.
  2. Eventuali condizioni contrastanti o aggiuntive del contraente (di seguito denominato contraente) vengono respinte. Queste sono ritenute valide esclusivamente se DORMA-Glas le ha, interamente o in parte, espressamente approvate per iscritto, con o senza firma originale.
  3. Le presenti condizioni di acquisto si applicano anche se DORMA-Glas accetta senza riserve i servizi o le forniture del contraente, pur essendo a conoscenza di termini e condizioni contrastanti o divergenti del contraente o se il pagamento di tali servizi o forniture è già stato effettuato.
  4. In singoli casi, i singoli accordi con il contraente (quali accordi quadro di fornitura, accordi accessori scritti, aggiunte e/o modifiche) devono in ogni caso prevalere sulle presenti condizioni di acquisto generiche. Per rendere efficaci tali accordi è necessario un contratto esplicito o una conferma esplicita da parte di DORMA-Glas.
  5. I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti condizioni generali di acquisto.

2. Stipula del contratto

  1. DORMA-Glas invia al contraente un ordine scritto.
  2. Il contraente può accettare gli ordini di DORMA-Glas solo entro l'eventuale periodo di impegno specificato, oppure entro cinque (5) giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalla data dell'ordine specificata, mediante conferma scritta o implicita, in particolare mediante spedizione della merce.
  3. Nel caso in cui DORMA-Glas nell'ordine faccia riferimento a un quantitativo obiettivo, si tratta di previsioni di futuri fabbisogni non vincolanti e che non costituiscono un obbligo di consegna da parte di DORMA-Glas.
  4. Ai fini della correzione o del completamento prima dell'accettazione, il contraente ha l'onere di comunicare a DORMA-Glas eventuali errori evidenti (ad esempio errori di ortografia o di calcolo) e incompletezze dell'ordine, compresi quelli riscontrati nei documenti dell'ordine.
  5. Se il contraente accetta l'ordine solo con delle deroghe, queste devono essere espressamente indicate. L'accettazione che modifica l'ordine sarà considerata una nuova offerta. La preparazione di un preventivo viene sempre offerta gratuitamente a DORMA-Glas. In occasione di un ordine, il contraente è inoltre tenuto a richiamare l'attenzione di DORMA-Glas su eventuali modifiche rispetto alle precedenti condizioni di contratto o alle informazioni contenute nel catalogo e comunicarle per iscritto. Il contratto si riterrà concluso solo dopo l'accettazione esplicita dei termini e delle condizioni modificate da parte di DORMA-Glas.
  6. Modifiche che si dovessero verificare dopo la conclusione del contratto (ad esempio, scostamento dalle caratteristiche, modifica del materiale e/o delle dimensioni, modifica del metodo di produzione o del luogo di produzione) saranno accettate solo nel caso che DORMA-Glas abbia preventivamente ed espressamente acconsentito alla rispettiva modifica.
  7. Il contraente ha il diritto di affidare dei subappalti se e nella misura in cui non sia stata concordata una prestazione in prima persona da parte sua. DORMA-Glas ha il diritto di opporsi all'assegnazione di subappalti da parte del contraente per giusta causa. In questo caso, il contraente sarà tenuto a eseguire personalmente l'ordine. Una giusta causa sussiste in particolare se il subappaltatore, considerato oggettivamente, non offre una garanzia di adempimento contrattuale del contratto concluso da DORMA-Glas con il contraente o comunque dell'attività ceduta dal contraente al subappaltatore.
  8. Il contraente si assume il rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 (1) BGB per le sue forniture e i suoi servizi, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente in singoli casi specifici (in particolare nel caso di un accordo su un'obbligazione generica limitata, un'obbligazione di magazzino o un'obbligazione di specie).

3. Conformità alle normative e al Codice dei partner commerciali / Sistema di gestione della qualità / Notifica delle preoccupazioni

  1. Il contraente è tenuto a rispettare lo stato dell'arte della scienza e della tecnica al momento della stipula del contratto.
  2. Il contraente è tenuto a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e i requisiti applicabili delle autorità. Il contraente inoltre non parteciperà attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, a nessuna forma di corruzione, violazione dei diritti fondamentali dei propri dipendenti o lavoro minorile. È responsabile della salute e della sicurezza dei suoi collaboratori e deve rispettare le leggi in materia di tutela dell'ambiente.
  3. Il contraente è inoltre tenuto a rispettare le norme del Codice dei partner commerciali di DORMA-Glas. Questo sarà inviato gratuitamente al contraente su richiesta di quest'ultimo.
  4. Il contraente dovrà istituire un sistema di gestione della qualità conforme alla norma DIN EN ISO 9001 e un sistema di gestione dell'ambiente conforme alla norma DIN EN ISO 14001 e rispettarli fino al completo adempimento dell'ultimo contratto stipulato con DORMA-Glas. I prodotti del contraente devono essere fabbricati e testati in conformità alle norme della presente gestione della qualità. Con il dovuto preavviso e durante il normale orario di lavoro, DORMA-Glas ha il diritto di ispezionare la conformità del contraente al sistema di gestione della qualità presso gli impianti di produzione del contraente.
  5. Il contraente è tenuto a testare i prodotti forniti in conformità alle norme industriali tedesche generalmente applicabili al momento della conclusione del contratto e prima della consegna a DORMA-Glas, nonché fornire i risultati dei test effettuati a DORMA-Glas su sua richiesta e senza richiedere ulteriori compensi. Dall'altra parte, anche DORMA-Glas può testare i prodotti. L'esecuzione di un test non è da considerarsi un'accettazione.
  6. Le forniture e le prestazioni proposte del contraente devono essere fornite in conformità alla direttiva 2011/65/CE ("RoHS") sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e in conformità al regolamento 2006/1907/CE ("REACH"). Il contraente inoltre si impegna a consegnare solo prodotti che non contengano stagno, tantalio, tungsteno o oro provenienti dal Congo o dagli Stati limitrofi della cosiddetta regione della RDC.
  7. Qualora le leggi, i regolamenti o lo stato dell'arte della scienza o della tecnologia dovessero cambiare nel lasso di tempo tra la stipulato del contratto e la sua esecuzione e se ciò dovesse avere un impatto sulla natura e/o sul volume delle prestazioni concordate nel contratto del contraente, sarà premura di quest'ultimo informare immediatamente DORMA-Glas per iscritto, con o senza firma originale, delle modifiche incombenti e delle relative conseguenze in termini di scadenze e costi. DORMA-Glas prenderà la sua decisione in merito alle modifiche comunicate entro un periodo di tempo ragionevole. In caso di accettazione, le parti concorderanno un accordo sui costi accettabile per entrambe le parti sulla base dell'ordine in questione e adegueranno il contratto. Se invece DORMA-Glas non dovesse accettare le modifiche, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dalla parte del contratto non eseguita o, in caso di obblighi continuativi, di risolvere il contratto.

4. Condizioni di consegna

  1. Se non diversamente concordato, le consegne saranno effettuate in DDP (Incoterms 2020) nel luogo concordato, imballaggio e i costi accessori inclusi, quali supplementi per il carburante, il trasporto o gli oneri doganali. Su richiesta di DORMA-Glas, il contraente è tenuto a ritirare il materiale di imballaggio.
  2. DORMA-Glas non accetta alcuna riserva di proprietà da parte del contraente.
  3. La rispettiva fornitura o prestazione offerta del contraente dovrà essere accompagnata da una documentazione dettagliata in lingua tedesca in linea con lo stato attuale della tecnica al momento della stipula del contratto.
  4. Qualora una fornitura o prestazione offerta dal contraente non provenisse dalla Germania ma da un altro Paese, il contraente deve fornire a DORMA-Glas una prova documentale dell'origine senza che gli venga esplicitamente richiesto. Inoltre, deve indicare il Paese d'origine sul prodotto e/o sulla confezione, in conformità alle disposizioni di legge in materia.
  5. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di accompagnamento in duplice copia. La bolla di accompagnamento deve riportare il numero d'ordine, dell'articolo e del fornitore. Se il contraente non fornisce il numero d'ordine, dell'articolo o del fornitore, DORMA-Glas non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'elaborazione.
  6. Prima della spedizione della merce, DORMA-Glas verrà informata per iscritto, con o senza firma originale, del valore, del peso e della data di spedizione.
  7. Nel caso in cui il contraente debba fornire campioni di materiale, protocolli di collaudo, documenti di qualità o altri documenti, la completezza della fornitura e della prestazione presuppone anche la consegna completa di questi documenti nella lingua dovuta.
  8. Fatto salvo che sia stata espressamente concordata con DORMA-Glas una diversa disponibilità dei pezzi di ricambio, il contraente dovrà garantire a DORMA-Glas la fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo corrispondente alla normale vita utile tecnica della fornitura, ma almeno per 10 anni a partire dalla data di consegna dell'ultima fornitura del relativo oggetto. Durante questo periodo, il contraente si impegna a fornire tali parti a DORMA-Glas a prezzi e condizioni legali in linea con il mercato.
  9. Se il contraente intende interrompere la fornitura dei pezzi di ricambio per la fornitura oggetto del contratto dopo la scadenza del periodo specificato al paragrafo (8) precedente, DORMA-Glas avrà la possibilità di effettuare un ordine finale con un tempo di consegna di almeno 90 giorni di calendario, pari al massimo all'ultimo fabbisogno medio annuale degli ultimi tre anni. Lo stesso vale in caso di interruzione prima della scadenza del termine. In questo caso DORMA-Glas si riserva il diritto di chiedere un risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di cui al par. (8).
  10. Se il contraente si è occupato dell'installazione o del montaggio e le parti non hanno concordato diversamente, tutti i costi accessori (es. le spese di viaggio) e la fornitura gratuita degli utensili sono a carico del contraente.
  11. Le consegne o le prestazioni parziali sono ammesse solo con il previo consenso esplicito di DORMA-Glas; nel caso di consegne parziali ammesse, queste saranno contrassegnate come tali sui documenti di fornitura. Lo stesso vale se il contraente consegna una quantità eccessiva o consegna la merce prima della data concordata. Se il contraente viola dolosamente una delle disposizioni di cui sopra del presente punto, DORMA-Glas ha il diritto di restituire la merce a spese e a rischio del contraente o di immagazzinarla presso terzi a spese e a rischio del contraente.

5. Tempi di consegna

  1. Le scadenze di consegna e/o di prestazione concordate sono vincolanti.
  2. Il contraente è tenuto a informare immediatamente DORMA-Glas per iscritto, con o senza firma originale, se si verifichino circostanze o se si accorga del verificarsi di circostanze che indicano che la scadenza concordata non può essere rispettata. L'obbligo di rispettare le scadenze originariamente concordate rimane inalterato. Il contraente sarà responsabile nei confronti di DORMA-Glas per tutti i danni e le spese sostenute da DORMA-Glas a seguito di una violazione dolosa del suddetto obbligo da parte del contraente.
  3. Il contraente ha il diritto di fare riferimento alla mancata ricezione di documenti obbligatori da parte di DORMA-Glas solo se ha richiesto tali documenti a DORMA-Glas in un tempo utile per iscritto, con o senza firma originale.

6. Ritardo

  1. Inadempimento del contraente: in caso di superamento colposo della scadenza della consegna o della prestazione concordate nel contratto, il contraente sarà ritenuto inadempiente senza necessità di sollecito. Il contraente è tenuto a informare immediatamente DORMA-Glas per iscritto, con o senza firma originale, se si verificano o sono prevedibili circostanze che indicano che non sarà in grado di rispettare la scadenza della consegna o della prestazione concordata nel contratto. Anche se DORMA-Glas accetta senza riserve una consegna o una prestazione fornita in ritardo dal contraente, ciò non costituisce una rinuncia ad altre rivendicazioni che DORMA-Glas può far valere in merito alla consegna o alla prestazione fornita in ritardo.
  2. In caso di inadempimento del contraente, a DORMA-Glas spettano integralmente i diritti previsti dalla legge. In particolare DORMA-Glas ha il diritto di chiedere un risarcimento danni al posto dell'adempimento e/o di recedere dal contratto.
  3. In caso di inadempienza da parte del contraente, a DORMA-Glas spetta una penale contrattuale pari allo 0,1% del compenso netto per la prestazione e/o la consegna non pervenuta per ogni giorno intero di ritardo, senza tuttavia superare il 5% del compenso netto per la prestazione o la consegna non pervenuta. Questa penale contrattuale può essere richiesta fino a 14 giorni di calendario dopo il ricevimento della prestazione, senza necessità di riserva. La penale contrattuale sarà calcolata sul risarcimento danni totale richiesto.
  4. Il verificarsi di un ritardo nell'accettazione da parte di DORMA-Glas sarà inizialmente regolato dalle disposizioni di legge. In deroga a quanto sopra, tuttavia, il contraente è tenuto a offrire espressamente la sua prestazione a DORMA-Glas anche se è stato concordato un tempo di calendario identificato o identificabile per un'azione o una collaborazione di DORMA-Glas (ad esempio la fornitura di materiali). Qualora DORMA-Glas fosse in ritardo nell'accettazione, il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento delle spese aggiuntive secondo le disposizioni di legge (cfr. art. 304 BGB). Se il contratto si dovesse riferire a un articolo indifendibile, che deve essere appositamente prodotto dal contraente (prodotto su misura), il contraente ha diritto a ulteriori diritti solo se DORMA-Glas si impegna a collaborare ed è responsabile della mancata collaborazione.

7. Trasferimento del rischio alla consegna della merce

  1. Il rischio passa a DORMA-Glas al momento dell'arrivo della merce nel luogo di consegna concordato (DDP Incoterms 2020).
  2. Ciò vale anche se DORMA-Glas si fosse assunta i costi di spedizione in un caso specifico sulla base di un accordo contrattuale separato.

8. Reclamo per merce difettosa

  1. Se l'acquisto è una transazione commerciale per entrambe le parti, si applica quanto segue: DORMA-Glas ispezionerà la merce immediatamente dopo il ricevimento per verificare eventuali scostamenti di quantità, consegne errate e danni visibili all'esterno. Il controllo della conformità della quantità e dell'identità della merce consegnata deve essere effettuato almeno sulla base dei documenti di consegna. I difetti non rilevabili nell'ambito di questa ispezione saranno considerati difetti nascosti. Il reclamo per merce difettosa si considera tempestiva se viene inviata al contraente entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della merce o, in caso di difetti nascosti, dalla scoperta degli stessi.
  2. Nel caso di forniture molto grandi, l'esame della merce da parte di DORMA-Glas si limita a campioni casuali rappresentativi. I difetti che non vengono scoperti durante questa procedura saranno considerati difetti nascosti.

9. Diritto alla garanzia

  1. Il contraente è innanzitutto obbligato a consegnare merci prive di difetti al 100%. In caso di difetti, a DORMA-Glas spettano integralmente i diritti previsti per legge dal diritto alla garanzia. In particolare, nell'ambito di adempimenti successivi, DORMA-Glas può, a propria discrezione, richiedere l'eliminazione del difetto, la consegna di un articolo privo di difetti o la produzione di una nuova opera. Il contraente si fa carico di tutti i costi per l'eliminazione dei difetti, in particolare dei costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, nonché dei costi di smontaggio e reinstallazione.
  2. Se, a causa di un difetto riconducibile al contraente, DORMA-Glas dovesse sostenere dei costi nella consegna dell'oggetto del contratto o della prestazione concordata, in particolare costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, questi costi saranno imputati al contraente.
  3. Qualora DORMA-Glas decidesse di far valere dei suoi diritti legittimi a seguito di una consegna o di una prestazione difettosa e riconducibile al contraente, il contraente dovrà corrispondere a DORMA-Glas un rimborso spese forfettario di € 50,00 lordi. DORMA-Glas si riserva il diritto di far valere ulteriori diritti. Al contrario, il contraente avrà il diritto di dimostrare che DORMA-Glas non ha sostenuto alcuna spesa o ne ha sostenute meno di quante dichiarate.
  4. Il contraente garantisce che non vengono violati i diritti di terzi all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea in relazione alla sua consegna o alla sua prestazione. Se DORMA-Glas informa il contraente prima della conclusione del contratto che la fornitura è destinato a un altro Paese, la responsabilità per i difetti di proprietà si estende anche a questo Paese. Il contraente esonera DORMA-Glas da qualsiasi pretesa giustificata per vizi di proprietà avanzata da terzi nei confronti di DORMA-Glas. L'obbligo di esonero non si applica se il contraente non è responsabile del vizio di proprietà.
  5. In caso di recesso, DORMA-Glas ha il diritto di continuare a utilizzare gratuitamente le forniture o le prestazioni del contraente fino a quando non sia stata trovata una sostituzione adeguata. In caso di recesso, sarà il contraente a farsi carico dei costi di installazione e disinstallazione, rimozione, trasporto di ritorno e dello smaltimento.
  6. Il diritto alla garanzia nei confronti del contraente decade 36 mesi dopo il passaggio del rischio nel caso di contratti di acquisto e 36 mesi dopo l'accettazione nel caso di contratti per lavori e servizi, a meno che la legge non preveda un periodo di prescrizione della garanzia più lungo. In quest'ultimo caso, sarà valido il periodo indicato.
  7. Se il contraente, con il consenso di DORMA-Glas, si impegna a verificare l'esistenza di un difetto o a porvi rimedio, il termine di prescrizione è sospeso fino a quando il contraente non abbia comunicato a DORMA-Glas il risultato della verifica per iscritto, con o senza firma originale, non abbia comunicato a DORMA-Glas che il difetto è stato eliminato oppure non abbia comunicato per iscritto, con o senza firma originale, a DORMA-Glas di rifiutarsi di continuare i lavori per l'eliminazione del difetto.

10. Responsabilità del prodotto

  1. Il contraente deve garantire la tracciabilità dei suoi prodotti. Se un cliente o un terzo fa valere una richiesta di risarcimento danni nei confronti di DORMA-Glas a causa di un difetto del prodotto, il contraente sarà tenuto a risarcire DORMA-Glas per tali richieste se e nella misura in cui il danno è stato causato da un difetto riconducibile al prodotto fornito dal contraente. In questi casi, il contraente si farà carico di tutti i costi e le spese sostenute da DORMA-Glas a causa della fornitura e/o della prestazione difettosa, compresi i costi di qualsiasi ragionevole azione legale o di richiamo. DORMA-Glas avrà cura di informare preventivamente il contraente del tipo e della portata dell'azione di richiamo e gli darà la possibilità di collaborare in modo da ridurre al minimo i danni, a meno che ciò non sia irragionevole per DORMA-Glas, in particolare in caso di pericolo imminente per la vita, l'integrità fisica o la salute. Si applicano inoltre le norme previste per legge.
  2. Per quanto riguarda la responsabilità del contraente, si applicano le norme di legge.
  3. A partire dalla prima stipula del contratto con DORMA-Glas, il contraente si impegna a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile d'impresa con una somma minima assicurata di EUR 5.000.000,00 per danni a persone/proprietà e di EUR 1.000.000,00 per perdite finanziarie (somma forfettaria) per un periodo fino a 36 mesi dopo l'ultima consegna e/o prestazioni per DORMA-Glas; se DORMA-Glas avesse diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimangono inalterate. La suddetta assicurazione e il relativo pagamento del premio dovranno essere presentati dal contraente a DORMA-Glas a prima richiesta. Se la prova dell'assicurazione e del pagamento del premio non viene fornita a DORMA-Glas entro 7 giorni di calendario dalla richiesta di DORMA-Glas, quest'ultima avrà il diritto di rescindere il contratto non eseguito totalmente o in parte (per quanto riguarda la parte non eseguita).

11. Smaltimento dei rifiuti

  1. Salvo diversi accordi scritti, se nel corso dell'esecuzione del contratto si producono rifiuti, il contraente è tenuto a riciclarli o a smaltirli a proprie spese in conformità con le disposizioni della legislazione sui rifiuti. La proprietà, il rischio e la responsabilità ai sensi della legge sui rifiuti passano al contraente nel momento in cui i rifiuti vengono generati.

12. Prezzi / Fatturazione

  1. I prezzi concordati sono vincolanti e, inclusi tutti gli sconti, i supplementi, l'imballaggio, il trasporto e i costi doganali, sono da considerarsi prezzi fissi più l'imposta sul valore aggiunto prevista per legge. Qualora le parti concordino diversamente, si applicherà quanto segue: a meno che DORMA-Glas non abbia specificato al contraente una modalità di trasporto specifica, il contraente deve sempre spedire gli articoli contrattuali al costo più basso possibile. I costi aggiuntivi dovuti al mancato rispetto delle istruzioni di spedizione sono a carico del contraente. Lo stesso vale per i costi aggiuntivi sostenuti a causa di una spedizione prioritaria per rispettare una scadenza di consegna.
  2. Le fatture, che devono essere emesse in duplice copia, devono essere separatamente inviate dopo l'adempimento del contratto in base agli ordini ricevuti all'indirizzo di fatturazione indicato nell'ordine. I numeri d'ordine devono essere indicati. Tutti i documenti contabili devono essere allegati.
  3. Le fatture per le prestazioni parziali concordate saranno contrassegnate dalla dicitura "fattura per prestazioni parziali", mentre le fatture finali saranno contrassegnate dalla dicitura "fattura per prestazioni residue".
  4. Il contraente ha il diritto di imporre degli aumenti di prezzo a DORMA-Glas solo se questi sono stati espressamente concordati nel contratto.

13. Condizioni di pagamento

  1. Se non diversamente concordato, i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni con il 3% di sconto o entro 60 giorni al netto dell'importo.
  2. In assenza di altri accordi, il termine di pagamento decorre solo se le consegne o le prestazioni sono state fornite in modo completo e corretto, se la scadenza di consegna è stata rispettata e se è stata ricevuta la fattura corrispondente. Nel caso in cui il contraente sia tenuto a presentare a DORMA-Glas prove sui materiali, protocolli di collaudo, documenti di qualità o altri documenti, la completezza della consegna o della prestazione richiederà anche la ricezione completa di questi documenti nella lingua concordata o, in mancanza di questa, in tedesco.
  3. La deduzione dello sconto è ammessa anche se DORMA-Glas compensa o trattiene i pagamenti per un importo proporzionato ai difetti; il termine di pagamento decorre dopo che i difetti sono stati completamente eliminati.
  4. I pagamenti non costituiscono un'accettazione della consegna o della prestazione secondo il contratto.
  5. Qualora fossero stati concordati contrattualmente dei pagamenti anticipati, tali pagamenti anticipati non saranno dovuti fino a quando DORMA-Glas non avrà ricevuto una garanzia in solido ed esigibile a prima richiesta da parte del contraente di una delle principali banche tedesche, di una banca cooperativa o di una cassa di risparmio pubblica per l'importo del pagamento anticipato, rinunciando anticipatamente di agire in difesa dell'importo del pagamento anticipato.

14. Compensazione / Diritto di ritenzione / Cessione / Insolvenza

  1. DORMA-Glas ha il diritto di compensare tutti i crediti dovuti ed esigibili che DORMA-Glas vanta nei confronti del contraente con i crediti derivanti dai singoli ordini.
  2. Sono escluse le cessioni e altri trasferimenti di diritti e obblighi del contraente al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 354 a) HGB (cedibilità di crediti pecuniari).

15. Diritti di utilizzo e protezione

  1. Il contraente concede a DORMA-Glas un diritto di utilizzo non esclusivo, illimitato, liberamente trasferibile, sub-licenziabile e irrevocabile, illimitato in termini di oggetto, spazio e tempo, sulla fornitura e/o sul risultato della prestazione contrattualmente dovuta dal contraente. Il diritto di utilizzo si estende a tutti i tipi di utilizzo noti e non noti e comprende in particolare la produzione (compresa l'integrazione in altri prodotti, la garanzia della qualità, la gestione dei dati, ecc.), l'utilizzo e la commercializzazione di altri prodotti (che potrebbero includere la fornitura o il risultato della prestazione). Se la fornitura o il risultato della prestazione sono stati sviluppati per conto di DORMA-Glas, il contraente concede a DORMA-Glas i diritti di utilizzo in forma esclusiva, nonostante le disposizioni del paragrafo precedente. I diritti di utilizzo di cui al punto 15.1, paragrafi 1 e 2, comprendono in particolare il diritto di modificare o elaborare la fornitura e/o il risultato della prestazione o di concepirli in qualsiasi altro modo e di utilizzarli nella loro forma originale o modificata, elaborata o trasfigurata, in particolare di riprodurli e di utilizzarli per il funzionamento su o con sistemi e apparecchiature di elaborazione dati. La fornitura e/o il risultato della prestazione comprende in particolare anche illustrazioni, disegni, specifiche, schede tecniche, calcoli, metodi di analisi, ricette, prototipi, campioni, modelli ed esemplari fisici di qualsiasi documentazione, suggerimenti, scoperte, idee, proposte, know-how ed esperienze di natura tutelabile e non, invenzioni, dati, software (codice sorgente e codice oggetto), bozze, progetti, rapporti di prova e di sviluppo, documenti, qualsiasi file CAD originale meccanico ed elettronico (EDA), qualsiasi specifica di circuito stampato e i dati di prelievo e posizionamento, nonché tutti gli altri risultati materiali e immateriali prodotti o sviluppati dal contraente durante la conclusione e l'esecuzione del contratto. DORMA-Glas ha il diritto, ma non l'obbligo, di citare il contraente come autore. Il compenso per il trasferimento e la concessione dei diritti d'uso ai sensi del presente punto 15 e l'eventuale sfruttamento degli stessi, nonché l'eventuale indicazione del contraente come autore, sono già inclusi nel compenso contrattuale o nel prezzo in linea con quanto previsto al punto 12.
  2. Se la fornitura e/o il risultato della prestazione dovessero contenere software open source (cioè software soggetto alla licenza BSD, alla licenza GNU General Public Licence o alla licenza GNU Lesser o Library Licence o a software simili) o componenti shareware/freeware (di seguito denominati "software open source"), il contraente è tenuto a segnalarlo a DORMA-Glas in tempo utile (per quanto possibile prima, ma al più tardi al momento della stipula del contratto) nonché a indicare in modo evidente eventuali limitazioni della fornitura e/o del risultato della prestazione o i diritti di proprietà che ne derivano e a fornire i seguenti materiali e informazioni:
    • source code del software open source, nella misura consentita dalle condizioni di licenza dell'autore di tale software; nonché
    • l'elenco di tutti i software open source utilizzati con un riferimento alla rispettiva licenza applicabile e una copia del testo delle condizioni di licenza (comprese tutte le appendici) in tedesco o in inglese (è sufficiente la forma scritta senza firma originale).
  3. Se il contraente non informa DORMA-Glas o informa DORMA-Glas solo dopo la stipula del contratto che la fornitura e/o il risultato della prestazione contiene software open source, DORMA-Glas ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni di calendario dall'acquisizione di tale informazione senza che il contraente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti di DORMA-Glas (a DORMA-Glas sarà rimborsato l'eventuale compenso versato). Qualora il contraente non dovesse fornire a DORMA-Glas i materiali e le informazioni di cui al punto 15.2 al più tardi al momento della stipula del contratto, DORMA-Glas è autorizzata a rescindere il contratto se il contraente non dovesse fornire tempestivamente i materiali o le informazioni mancanti a seguito di una richiesta esplicita da parte di DORMA-Glas. Si applicano inoltre le norme previste per legge.
  4. Il contraente garantisce a DORMA-Glas che
    • la fornitura e/o il risultato della prestazione, nonché tutti gli altri materiali forniti, sono liberi da diritti di proprietà di terzi di qualsiasi tipo che impediscano o limitino l'utilizzo da parte di DORMA-Glas in conformità al contratto;
    • tutti gli obblighi di licenza applicabili al software open source sono stati interamente soddisfatti dal contraente e non impediscono a DORMA-Glas di utilizzare la fornitura e/o il risultato della prestazione in conformità al contratto;
    • DORMA-Glas non è obbligata dall'uso del software open source a pubblicare il codice sorgente di altre soluzioni software o altri materiali/know-how (cioè nessun effetto copyleft); e
    • il contraente ha fornito a DORMA-Glas tutte le condizioni di licenza e i codici sorgente necessari, nonché altri materiali e informazioni per consentire a DORMA-Glas, ai distributori e ai loro clienti di creare una versione eseguibile di questo software open source.
  5. Il contraente si assume la responsabilità esclusiva nei confronti di coloro che rivendicano la violazione dei diritti di proprietà industriale e deve indennizzare completamente e a prima richiesta DORMA-Glas da qualsiasi rivendicazione. DORMA Glas è tenuta a notificare senza indugio al contraente eventuali rivendicazioni nei confronti di DORMA-Glas per violazione di diritti di proprietà e ad agire d'intesa con il contraente in caso di controversie con terzi.
  6. Se dovessero venire rivendicati delle violazioni dei diritti di proprietà e, in conseguenza a ciò, i diritti di cui vanta DORMAGlas dovessero risultare compromessi o vietati (di seguito "compromissioni"), a sua discrezione, il contraente avrà alternativamente l'obbligo di
    • modificare la fornitura e/o il risultato della prestazione in modo tale che non rientrino più nell'ambito della protezione ma restino comunque conformi alle disposizioni contrattuali, oppure
    • fare in modo che la fornitura e/o il risultato della prestazione possano essere utilizzati senza restrizioni e senza costi aggiuntivi da DORMA-Glas in conformità al contratto.
    Qualora il contraente non riuscisse a eliminare le compromissioni di cui sopra, DORMA-Glas ha il diritto di recedere dal contratto o di chiedere una riduzione del compenso. Eventuali ulteriori rivendicazioni di DORMA-Glas rimangono inalterate.

16. Provvista materiali / Utensili

  1. Se DORMA-Glas fornisce delle parti al contraente, DORMA-Glas ne conserva la proprietà. La lavorazione o la trasformazione da parte del contraente deve essere effettuata per conto di DORMA-Glas. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene unita con altri articoli non appartenenti a DORMA-Glas, DORMA-Glas acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in rapporto al valore dell'articolo (prezzo di acquisto più IVA) con gli altri articoli trasformati al momento della lavorazione.
  2. Se l'articolo fornito da DORMA-Glas viene unito in modo inscindibile con altri articoli non appartenenti a DORMA-Glas, DORMA-Glas acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in rapporto al valore dell'articolo soggetto a riserva di proprietà (prezzo d'acquisto più IVA) con gli altri articoli uniti al momento dell'unione. Se l'unione viene effettuata in modo tale che l'oggetto del contraente debba essere considerato come l'oggetto principale, si concorda che il contraente trasferisce la comproprietà a DORMA-Glas su base proporzionale; il contraente manterrà la proprietà esclusiva o la comproprietà con DORMA-Glas.
  3. Nella misura in cui il contraente si impegna contrattualmente a produrre degli utensili per DORMA-Glas, questi utensili diventeranno di proprietà di DORMA-Glas al momento del completamento e del pagamento dei costi di produzione. Se gli utensili per la produzione di pezzi rimangono al contraente, la consegna degli utensili sarà sostituita dal possesso degli utensili da parte del contraente per conto di DORMA-Glas e dall'acquisizione del possesso indiretto da parte di DORMA-Glas. Gli utensili saranno forniti al contraente da DORMA-Glas esclusivamente per scopi produttivi. DORMA-Glas ha il diritto di richiedere al contraente la restituzione degli utensili in qualsiasi momento. Si applicano inoltre i regolamenti di cui al paragrafo 4.
  4. DORMA-Glas mantiene la proprietà degli utensili messi a disposizione al contraente. Il contraente è tenuto a utilizzare gli utensili esclusivamente per la produzione dei beni ordinati da DORMA-Glas e si astiene dall'utilizzarli per terzi. Per gli utensili di proprietà di DORMA-Glas, il contraente è inoltre tenuto a stipulare un'assicurazione che includa una copertura all-risk per un valore pari al nuovo. Allo stesso tempo, il contraente cede a DORMA-Glas tutte le richieste di risarcimento derivanti da questa assicurazione; DORMA-Glas accetta la cessione. Il contraente è tenuto a eseguire a proprie spese e in tempo utile tutti i lavori di manutenzione e ispezione necessari sugli utensili di DORMA-Glas, nonché tutti i lavori di assistenza e riparazione. Il contraente dovrà notificare immediatamente a DORMA-Glas eventuali malfunzionamenti; in caso di omissione dolosa, il diritto al risarcimento rimarrà inalterato.
  5. Tutti i documenti forniti da DORMA-Glas rimangono di proprietà di DORMA-Glas. I documenti forniti da DORMA-Glas non possono essere copiati o utilizzati a fini commerciali senza previa autorizzazione scritta. Non possono essere resi accessibili a terzi e, dopo l'esecuzione del contratto, devono essere restituiti integralmente, senza richiesta specifica e senza ritardi a DORMA-Glas. Eventuali esperti e subappaltatori ingaggiati dal contraente non sono considerati terzi se si sono impegnati a mantenere il segreto professionale nei confronti del contraente e a beneficio di DORMA-Glas attraverso un contratto a beneficio di terzi. Il contraente sarà responsabile di tutti i danni subiti da DORMA-Glas in seguito alla violazione dolosa di questo obbligo.
  6. Se le informazioni fornite al contraente sono contenute in dati, tali dati saranno completamente cancellati mediante sovrascrittura in qualsiasi momento su prima richiesta di DORMA-Glas e la cancellazione sarà confermata per iscritto, con o senza firma originale, e senza indugio a DORMA-Glas.
  7. Nel caso di dati trasmessi al contraente da DORMA-Glas, DORMA-Glas avrà inoltre diritto all'emissione di una dichiarazione di cessazione dell'utilizzo da parte del contraente nei confronti di DORMA-Glas. Questa conterrà una sanzione contrattuale per ogni caso colposo di violazione dell'obbligo di cessazione dell'utilizzo di ulteriori dati trasmessi da DORMA-Glas o per conto di DORMA-Glas o di loro copie. L'importo della sanzione contrattuale può essere determinato da DORMA-Glas a sua ragionevole discrezione (art. 315 BGB). Su richiesta del contraente, la stessa può essere rivista e ridotta dai tribunali (art. 315 III BGB). Il contraente non è tenuto ad astenersi in caso fosse soggetto a un obbligo di divulgazione o utilizzo dei dati ufficiale o legale.

17. Disposizioni sul controllo delle esportazioni

  1. Su richiesta, il contraente fornirà gratuitamente a DORMA-Glas una dichiarazione del fornitore, un certificato di origine o qualsiasi altro documento richiesto dalle autorità doganali o da qualsiasi altra autorità in relazione alla fornitura o alla prestazione concordata con il contraente.
  2. Il contraente è tenuto a rispettare tutti i requisiti della legislazione nazionale e internazionale applicabile in materia di commercio estero. Il contraente si impegna a informare tempestivamente e per iscritto DORMA-Glas, indicando il rispettivo numero di lista di esportazione, se i prodotti della fornitura concordata sono riportati negli allegati del regolamento CE sui beni a duplice uso (regolamento CE n. 428/2009), nella lista di esportazione tedesca o nella lista di esportazione degli Stati Uniti oppure sono soggetti alle norme di riesportazione degli Stati Uniti.
  3. Su richiesta di DORMA-Glas, il contraente fornirà gratuitamente a DORMA-Glas i parametri tecnici, le modalità di funzionamento e le composizioni dei materiali necessari per verificare la necessità di registrazione nelle liste di esportazione.
  4. Se il contraente viola colposamente una delle suddette disposizioni del presente punto 17, sarà tenuto a risarcire DORMA-Glas per tutti i danni, le spese e i costi che ne derivano.

18. Riservatezza

  1. Le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni riservate della rispettiva controparte e delle sue società affiliate ai sensi degli artt. 15 e segg. AktG (legge tedesca sulle società per azioni), di cui vengano a conoscenza in relazione o durante l'esecuzione del contratto, e a utilizzarle solo per gli scopi concordati contrattualmente. L'obbligo di riservatezza non si applica al personale, ai dipendenti e ai consulenti esterni che sono direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto (principio del "need to know") e che sono legalmente o contrattualmente obbligati a mantenere la riservatezza (nella misura consentita dalla legge anche per il periodo successivo alla cessazione dell'attività) o che la controparte ha acconsentito alla divulgazione. Le informazioni riservate ai sensi della presente disposizione sono i segreti aziendali ai sensi dell'art. 2 n. 1 GeschGehG (legge tedesca sui segreti commerciali) e altre informazioni riservate di natura economica, legale, finanziaria, tecnica o fiscale che si riferiscono alle attività commerciali, ai clienti o ai dipendenti delle parti e che sono designate come tali o che devono essere considerate riservate per la loro natura, indipendentemente dal fatto che siano documentate o implicite.
  2. Il termine "informazioni riservate" non comprende le informazioni che (i) sono o diventano di pubblico dominio (tranne che a seguito di una violazione del presente accordo da parte della parte informata o di uno dei suoi rappresentanti); (ii) erano già legittimamente in possesso della parte informata senza alcun obbligo di riservatezza prima di riceverle dalla parte informatrice; o (iii) sono state ricevute da una terza parte che ha il diritto di divulgare tali informazioni senza restrizioni. L'esistenza di una delle suddette eccezioni deve essere provata dalla parte che le invoca.
  3. Se una parte è obbligata da una disposizione di legge o da un ordine ufficiale a rendere accessibili a un ente pubblico le informazioni riservate dell'altra parte nel senso sopra indicato, avrà il diritto di farlo. La portata della divulgazione deve essere ridotta al minimo; l'altra parte deve essere tempestivamente informata e, se possibile, prima che l'informazione venga comunicata all'ente pubblico.
  4. Se una delle parti è venuta a conoscenza di informazioni riservate dell'altra parte, al momento della risoluzione del presente accordo quadro, su richiesta scritta e a discrezione dell'altra parte, dovrà prontamente e a proprie spese rilasciare all'altra parte tutte le informazioni riservate oppure distruggerle (comprese tutte le incorporazioni, i supporti di memoria e le copie) nella misura in cui ciò sia possibile con uno sforzo ragionevole e confermare l'avvenuto all'altra parte. Ciò non si applica se e nella misura in cui la parte obbligata a consegnare o distruggere i dati è legalmente obbligata a conservare informazioni riservate.
  5. L'obbligo di mantenere la riservatezza ai sensi del presente punto 18 sussiste per cinque anni dopo la conclusione del contratto.

19. Forza maggiore

  1. In caso di forza maggiore, la parte colpita è esonerata dall'obbligo di consegna o di accettazione per la durata e nella misura dell'evenienza. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo della rispettiva parte che le impedisca di adempiere ai propri obblighi in tutto o in parte, in particolare catastrofi naturali, incendi e inondazioni.
  2. Scioperi, serrate e guasti agli impianti di produzione dovuti a cause diverse da quelle sopra citate, nonché consegne errate o ritardate da parte dei fornitori a monte non costituiscono un caso di forza maggiore.
  3. Le difficoltà di approvvigionamento e le altre interruzioni delle prestazioni da parte dei fornitori a monte del contraente saranno considerate cause di forza maggiore solo se il fornitore a monte, da parte sua, è impossibilitato a fornire il servizio che gli spetta a causa di un evento di cui al paragrafo 1.
  4. La parte colpita dovrà notificare immediatamente all'altra parte il verificarsi e la cessazione della causa di forza maggiore e dovrà fare del suo meglio per rimediare alla causa di forza maggiore e limitarne il più possibile gli effetti. Ciò include l'obbligo del contraente di procurarsi beni sostitutivi tramite terzi, laddove l'approvvigionamento sostitutivo sia stato consentito previa approvazione da parte di DORMA-Glas.
  5. In caso di forza maggiore, le parti dovranno concordare la migliore linea d'azione possibile. In deroga a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà il diritto di annullare gli ordini interessati se gli effetti della forza maggiore si protraggono per più di due (2) settimane dalla data di consegna concordata.

20. Tutela della privacy

  1. Il contraente garantisce di osservare e rispettare tutte le disposizioni pertinenti della legge sulla protezione dei dati. In particolare, nel caso in cui l'esecuzione o la consegna della fornitura da parte del contraente comporti l'accesso a dati personali per i quali DORMA-Glas è il "garante" ai sensi dell'art. 4 n. 7 del RGPD e il contraente è il "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 4 n. 8 del RGPD, le parti stipuleranno un contratto di incarico ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

21. Pubblicazioni / Pubblicità

  1. Qualsiasi sfruttamento o divulgazione di rapporti commerciali esistenti con DORMA-Glas in pubblicazioni o per scopi pubblicitari è consentito solo previo consenso esplicito di DORMA-Glas.

22. Luogo di adempimento, scelta della legge, foro competente

  1. Il luogo di adempimento della rispettiva prestazione o fornitura è il luogo di consegna concordato
  2. nel caso di consegne, e il luogo di esecuzione concordato nel caso di prestazioni. Si concorda che la sede legale di DORMA-Glas è il luogo di adempimento dei pagamenti.
  3. I presenti termini e condizioni di acquisto e il rapporto contrattuale tra DORMA-Glas e il contraente sono regolati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni (CISG) e altre leggi internazionali uniformi sono espressamente escluse. Eventuali rivendicazioni di natura extracontrattuale in relazione ai presenti termini e condizioni di acquisto o al rapporto contrattuale saranno disciplinate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale di Germania.
  4. Modifiche o integrazioni alle condizioni di acquisto, comprese le modifiche al requisito della forma scritta, devono essere effettuate per iscritto con firma originale; sono escluse la forma elettronica (art. 126a BGB) e la forma scritta senza firma originale (art. 126b BGB). L'art. 305b BGB (priorità dell'accordo individuale) rimane inalterato per gli accordi individuali di qualsiasi tipo.
  5. Tutte le dichiarazioni (ad es. fissazione di un termine, sollecito, dichiarazione di recesso) e le altre notifiche richiedono la forma scritta senza firma originale (ai sensi dell'art. 126b BGB) per essere efficaci e devono essere recapitate al rispettivo destinatario di persona, per lettera, per raccomandata, per corriere, per fax o tramite posta elettronica.
  6. Se il contraente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Bad Salzuflen. DORMA-Glas ha inoltre il diritto, a sua discrezione, di citare il contraente presso il tribunale della sua sede legale o della sua filiale oppure presso il foro competente del luogo di adempimento.

B. Condizioni speciali per contratti d'opera per beni mobili e immobili

1. Ambito di applicazione / Deroghe

  1. Le presenti condizioni speciali si applicano in aggiunta alle condizioni generali di acquisto di DORMA-Glas in caso di esistenza di un contratto d'opera per beni mobili o immobili o di un contratto per servizi.
  2. La ricezione della merce descritta nelle condizioni generali è sostituita dall'accettazione della merce nel caso di un contratto d'opera di beni mobili e immobili e dall'esecuzione della prestazione nel caso di un contratto di servizi.

2. Prestazioni

  1. In adempimento e sulla base delle presenti condizioni speciali, le parti stipuleranno dei contratti individuali per l'esecuzione delle prestazioni (di seguito denominati "contratti individuali").
  2. Per la fornitura delle prestazioni previste dal contratto, DORMA-Glas pagherà al contraente il compenso concordato nel relativo contratto individuale.
  3. Se il contratto individuale prevede una remunerazione basata sullo sforzo, si applica quanto segue:
    • DORMA-Glas paga al contraente la retribuzione concordata per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato (orario netto di lavoro di almeno 8 ore; i tempi di viaggio, le pause, ecc. non saranno considerati orario di lavoro). La più piccola unità fatturabile è 1 ora (= 1/8 di persona-giorno). L'obbligo di pagamento sussiste solo a fronte di una corrispondente prova di esecuzione che indichi le attività svolte e che deve essere approvata dal referente responsabile di DORMA-Glas.
    • indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute dal contraente, DORMA-Glas sarà tenuta a pagare al massimo il prezzo massimo stabilito nel contratto individuale. Se tale importo massimo non è espressamente stabilito, la somma indicata nel preventivo di spesa o di costo del relativo contratto individuale può essere superata di un massimo del 10%. I dispendi sostenuti in più non sono soggetti a remunerazione.
  4. In assenza di un esplicito accordo contrario, il contraente non potrà essere rimborsato per costi, spese o spese di viaggio oltre al compenso previsto. In assenza di un esplicito accordo contrario, il contraente non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per il lavoro serale o notturno o per il lavoro svolto di sabato, domenica o nei giorni festivi, a meno che DORMA-Glas non richieda espressamente l'esecuzione del lavoro serale o notturno o del lavoro svolto di sabato, domenica o nei giorni festivi.

3. Variazione delle prestazioni

  1. Il contraente dovrà notificare immediatamente a DORMA-Glas, per iscritto, con o senza firma originale, qualsiasi modifica o estensione dell'ambito del contratto. Le modifiche o le estensioni diventeranno legalmente efficaci solo con il consenso esplicito di DORMA-Glas. Se il contraente modifica o estende dolosamente la sua prestazione o la sua fornitura senza previo consenso esplicito, il contraente dovrà risarcire a DORMA-Glas tutti i danni o le spese che ne derivano. Per ogni altra questione si applicano le disposizioni di legge.
  2. Le richieste di modifica da parte di DORMA-Glas saranno esaminate dal contraente entro 10 giorni lavorativi per verificarne i possibili effetti, quindi, il risultato di tale esame sarà comunicato a DORMAGlas per iscritto, con o senza firma originale. A tale proposito devono essere dimostrati in particolare gli effetti sui costi, sui tempi e sulle scadenze. Se DORMA-Glas dovesse decidere di procedere con le modifiche, le parti contraenti si impegneranno a modificare il contratto individuale per iscritto con firma originale.

4. Legge sul salario minimo

  1. Il contraente garantisce il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge sul salario minimo. In particolare, il contraente garantisce che i dipendenti o i subappaltatori da lui impiegati e incaricati nell'ambito dei servizi da fornire a DORMA-Glas riceveranno entro la data di scadenza almeno il salario minimo legale o il salario previsto dalla rispettiva ordinanza vincolante e che non saranno effettuate ulteriori detrazioni oltre a quelle previste dalla legge. Su richiesta di DORMA-Glas, il contraente è tenuto a fornire la prova dell'avvenuto pagamento del salario minimo e/o dei suoi subappaltatori.
  2. Il contraente è obbligato a liberare DORMA-Glas da qualsiasi richiesta di risarcimento (comprese le multe) avanzate da terzi nei confronti di DORMA-Glas a causa di azioni o omissioni colpose da parte del contraente dovute a una violazione della legge sui salari minimi, in particolare in caso di diminuzione del salario minimo legale e/o del salario minimo dovuto in base ai contratti collettivi di lavoro.
  3. In caso di reclamo contro DORMA-Glas da parte di terzi, DORMA-Glas ha il diritto di trattenere una somma ragionevole dal compenso concordato contrattualmente fino all'importo del reclamo avanzato dal committente e per garantire i costi associati a tale reclamo.

5. Comunicazione di dubbi

  1. Il contraente è tenuto a comunicare immediatamente a DORMA-Glas, per iscritto, con o senza firma originale, eventuali dubbi sul tipo di esecuzione prevista o sulle prestazioni di altri appaltatori.

6. Cambio di personale

  1. DORMA-Glas ha il diritto di richiedere la sostituzione di un dipendente (m/f/d) con un altro (m/f/d) per giusta causa (ad esempio, inidoneità professionale alla prestazione dovuta, violazione delle norme di sicurezza, violazione delle norme di protezione ambientale). In questo caso, il contraente si impegna a fornire senza indugio un sostituto qualificato. Le scadenze concordate rimangono inalterate.
  2. Il cambio di personale da parte del contraente richiede il preventivo consenso scritto di DORMA-Glas.
  3. Tutti i costi associati al cambio di personale di cui al paragrafo (1) sono a carico del contraente.
  4. In caso di cambio di personale ai sensi del paragrafo (1), per un ragionevole periodo di familiarizzazione, il contraente non potrà addebitare alcun costo per il nuovo dipendente.

7. Ingresso nei locali dello stabilimento

  1. L'ingresso nei locali dello stabilimento di DORMA-Glas deve essere comunicato per tempo alla portineria.
  2. È obbligatorio seguire diligentemente le istruzioni professionali del personale di DORMA-Glas.

8. Collaudo

  1. Nel caso di un contratto d'opera per beni mobili o immobili, DORMA-Glas accetta il bene mobile o immobile entro il periodo di tempo concordato (nel senso di un contratto d'opera); se non fosse stato concordato un periodo di accettazione definito, DORMA-Glas accetterà il lavoro entro un periodo di tempo ragionevole, ma al più tardi entro 30 giorni lavorativi dopo il completamento della prestazione contrattualmente dovuta.
  2. Un'accettazione fittizia, ad esempio sulla base della messa in servizio degli oggetti della fornitura (compreso il loro uso previsto) da parte di DORMA-Glas, è esclusa. Allo stesso modo, non sono ammesse accettazioni parziali.
  3. Per ogni altra questione si applicano le disposizioni di legge.

 

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