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Condizioni generali di contratto di DORMA-Glas GmbH

1. Generale / Ambito di applicazione

  1. Le seguenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i rapporti giuridici tra DORMA-Glas GmbH, Max-Planck-Str. 33-45, 32107 Bad Salzuflen, e una qualsivoglia parte contraente (di seguito PC). Le presenti condizioni generali di contratto possono essere consultate sul sito www.dorma-glas.com e da qui stampate. Su richiesta, DORMA-Glas GmbH invierà gratuitamente la suddetta documentazione alla rispettiva PC.
  2. Le condizioni generali di contratto o di acquisto della PC che si discostano da questi termini e condizioni saranno ritenute valide solamente se DORMA-Glas GmbH ha espressamente accettato la loro validità. Qualsiasi esecuzione del contratto da parte di DORMA-Glas GmbH non sostituisce la presente conferma scritta, anche se tale esecuzione avvenisse con la consapevolezza di termini e condizioni contrastanti o divergenti della PC.
  3. Le condizioni generali di contratto si applicano esclusivamente alle aziende ai sensi dell'art. 14 BGB (Codice Civile Tedesco), ovvero alle persone fisiche o giuridiche o alle società di persone con capacità giuridica che acquistano della merce o dei servizi per uso commerciale o professionale indipendente, nonché alle persone di diritto pubblico e al patrimonio separato di diritto pubblico.
  4. DORMA-Glas GmbH si riserva i diritti di proprietà e di sfruttamento del copyright su quotazioni, disegni e altri documenti (di seguito: documenti). Questo vale anche per i documenti contrassegnati come "riservati". Tutti i documenti di cui al punto 1.4 possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso di DORMA-Glas GmbH e, qualora l'ordine non venisse effettuato direttamente dalla PC, devono essere restituiti a DORMA-Glas GmbH immediatamente e senza che venga esplicitamente richiesto. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai documenti della PC; questi possono, tuttavia, essere resi accessibili a terzi ai quali DORMA-Glas GmbH abbia lecitamente ceduto delle forniture.
  5. DORMA-Glas GmbH si riserva il diritto di apportare le consuete modifiche di progettazione. Anche i dati dei prodotti di DORMA-Glas GmbH non corredati da tolleranze, contenuti nelle presentazioni internet o nei cataloghi e/o brochure di DORMA-Glas GmbH, sono soggetti a deroghe e modifiche consuete nel mondo del commercio e/o dell'industria, in particolare a causa di circostanze legate alla produzione e ai materiali utilizzati.
  6. I cataloghi, i dettagli e le informazioni pubblicate su Internet vengono costantemente aggiornamenti. Le descrizioni, le figure e i disegni ivi contenuti non sono vincolanti e non hanno né il carattere di dichiarazione di qualità né quello di dichiarazione di garanzia.
  7. DORMA-Glas GmbH ha inoltre il diritto, in caso di ordini aperti o di ritardi nell'accettazione causati dal cliente, di procurarsi il materiale per l'intero ordine e di produrre o di coprire immediatamente l'intero quantitativo di ordinazione. Di conseguenza, una volta effettuato l'ordine, eventuali richieste di modifica da parte della PC non possono più essere prese in considerazione, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato tra DORMA-Glas GmbH e la PC.
  8. Gli ordini aperti devono essere effettuati e accettati al momento e nelle quantità parziali concordate. In caso di ordini aperti senza accordo sulla durata, sulle dimensioni dei lotti di produzione o sulle date di accettazione, DORMA-Glas GmbH può richiedere una determinazione vincolante dell'accettazione al più tardi 2 mesi dopo la conferma dell'ordine. Se la PC non rispetta l'obbligo di prendere in consegna la merce entro 3 settimane, DORMA-Glas GmbH ha il diritto di fissare un ultimo periodo di tolleranza di due settimane e, dopo la scadenza infruttuosa dello stesso, di recedere dal contratto o di rifiutare la consegna e, qualora non fossero soddisfatti i restanti requisiti di legge, di richiedere un risarcimento danni.

 

2. Stipula e modifiche del contratto

  1. In linea di principio i prezzi e le condizioni di fornitura vengono determinati tramite un contratto individuale. Se non diversamente specificato, si applica quanto segue: i prezzi si intendono franco fabbrica / ex works (Incoterms 2010) più l'imposta sul valore aggiunto applicabile al momento in cui la richiesta di remunerazione diventa esigibile, ma escluso l'imballaggio. I costi di imballaggio sono a carico della PC e vengono fatturati separatamente. Se al momento della stipula del contratto DORMA-Glas GmbH fa riferimento solo a un prezzo di listino, si applica il prezzo valido il giorno della fornitura e indicato nel listino prezzi di DORMA-Glas GmbH valido in quel momento.
  2. Se non diversamente stabilito nel contratto, DORMA-Glas GmbH ha il diritto di aumentare unilateralmente la remunerazione in caso di aumento dei costi di produzione e/o di approvvigionamento dei materiali e/o dei prodotti e/o dei servizi, dei costi salariali e dei costi salariali accessori, dei contributi sociali nonché dei costi energetici e dei costi dovuti a requisiti ambientali, dei costi di viaggio e/o dei regolamenti valutari e/o delle variazioni dei dazi doganali e/o dei tassi di trasporto e/o delle tariffe pubbliche, se questi influenzano direttamente o indirettamente i costi di produzione o di approvvigionamento dei beni o i costi dei servizi concordati contrattualmente e se intercorrono più di 4 mesi tra la stipula del contratto e la consegna. Un aumento del prezzo nel senso sopra descritto è escluso nella misura in cui l'aumento dei costi di singoli o di tutti i fattori sopra citati venga compensato da una riduzione dei costi di altri fattori sopra elencati in relazione all'onere totale dei costi per la fornitura (compensazione dei costi). Se i suddetti fattori di costo vengono ridotti senza che la riduzione dei costi sia compensata da un aumento di altri fattori di costo, la riduzione dei costi sarà trasferita alla PC sotto forma di riduzione del prezzo.
    Se il nuovo prezzo o la remunerazione è superiore del 6% o più rispetto al prezzo originale a causa del suddetto diritto di adeguamento dei prezzi, la PC avrà il diritto di recedere dai contratti non ancora completamente eseguiti per quanto riguarda la parte del contratto non ancora eseguita. Può tuttavia far valere questo diritto solo subito dopo l'avvenuta notifica dell'aumento del prezzo.
  3. Se DORMA-Glas GmbH si è assunta la responsabilità dell'installazione o del montaggio e non è stato concordato nulla di diverso, oltre al compenso concordato, la PC dovrà sostenere tutti i costi accessori necessari, quali le spese di viaggio, di trasporto e le indennità di trasferta. Se, su richiesta della PC, le prestazioni vengono eseguite al di fuori del normale orario di lavoro di DORMA-Glas GmbH, ad esempio dopo le 18:00, la domenica o nei giorni festivi, la PC sarà tenuta a remunerarle in base ai prezzi indicati nel listino prezzi valido al momento della prestazione oppure, nel caso in cui fosse stato stipulato un accordo contrattuale differente, in base ai prezzi concordati contrattualmente.
  4. Disegni, figure, dimensioni, pesi o altri dati sulle prestazioni sono vincolanti solo se espressamente concordati.
  5. Il rapporto contrattuale entrerà in vigore solo dopo la conferma d'ordine da parte di DORMA-Glas GmbH. Se dovesse venire meno una conferma esplicita, la stessa avviene in concomitanza alla consegna effettiva del contenuto accordato reciprocamente dalle parti.
  6. Se le caratteristiche dovute vengono mantenute, modifiche minori e/o adattamenti tecnici dell'oggetto della prestazione allo stato dell'arte della scienza e della tecnica, miglioramenti del design o modifiche dei materiali o dei componenti sono consentiti senza il consenso della PC.
  7. Se nonostante un approvvigionamento adeguato e sufficiente per l'esecuzione della propria fornitura o prestazione oggetto del contratto o per le forniture o le prestazioni dei propri subappaltatori prima della stipula del contratto con la PC, per motivi non imputabili a DORMA-Glas GmbH, DORMA-Glas GmbH non dovesse ricevere affatto, non correttamente o non tempestivamente l'approvvigionamento in conformità alla quantità e alla qualità dovuta in base all'accordo di fornitura o di servizio con la PC (copertura congruente) o se si dovessero verificare eventi di forza maggiore di durata non trascurabile (ossia di durata superiore a 14 giorni di calendario), sarà cura di DORMA-Glas GmbH di informare immediatamente la PC per iscritto, con o senza firma originale. In questo caso, DORMA-Glas GmbH avrà il diritto di rinviare la consegna per la durata dell'impedimento o di recedere totalmente o parzialmente dal contratto per la parte non ancora realizzata, a condizione che DORMA-Glas GmbH abbia rispettato il suddetto obbligo di informazione e non si sia assunta il rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB o una garanzia di consegna. Eventi di forza maggiore comprendono scioperi, serrate, interventi di autorità, carenza di energia e di materie prime, difficoltà di trasporto o ostacoli non imputabili a DORMA-Glas GmbH, impedimenti operativi non imputabili a DORMA-Glas GmbH (es. a causa di un incendio, acqua o danni alle macchine) e qualsiasi alto impedimento che, considerati oggettivamente, non sono stati causati colpevolmente da DORMA-Glas GmbH o dai suoi agenti. 
    Qualora fosse stata concordata una data o un periodo di consegna e/o di esecuzione vincolante e se la data o il periodo concordati venissero superati a causa di eventi conformi alle disposizioni di cui sopra, la PC avrà il diritto di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita dopo la scadenza infruttuosa di un periodo di tolleranza ragionevole. In questo caso sono escluse ulteriori rivendicazioni della PC, in particolare richieste di risarcimento danni o rimborso spese.
    Le disposizioni di cui sopra si applicano se, per i motivi di cui al paragrafo 1, è oggettivamente irragionevole per il cliente continuare a rispettare il contratto anche senza un accordo contrattuale su una precisa scadenza di consegna.
     

3. Consegna / Consegna parziale

  1. Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui ciò sia ragionevole per la PC e saranno fatturate separatamente.
  2. Nella misura in cui, in casi particolari, DORMA-Glas GmbH accetta la restituzione della merce come gesto di buona volontà, che in ogni caso richiede il suo esplicito consenso scritto, la PC sarà tenuta a pagare una commissione di trattamento, la quale dipenderà dal valore della merce e sarà concordata caso per caso; inoltre, i costi sostenuti da DORMA-Glas GmbH per la nuova commercializzazione della merce restituita saranno messi in conto alla PC. DORMA-Glas GmbH emetterà una nota di credito alla PC per la merce restituita, tenendo conto di questi costi; un rimborso in contanti è escluso. La PC avrà il diritto di dimostrare che DORMA-Glas GmbH non ha sostenuto alcuna spesa o solo spese minori a seguito della restituzione.
  3. Se non diversamente concordato, lo smaltimento di parti difettose o rimosse (di ricambio) non fa parte delle prestazioni contrattuali. Nonostante quanto sopra, DORMA-Glas GmbH ha tuttavia il diritto, a propria discrezione, di fornire la parte (sostitutiva) solo dietro restituzione della parte (sostitutiva) rimossa; in quest'ultimo caso, la parte (sostitutiva) rimossa diventerà nuovamente di proprietà di DORMA-Glas GmbH.

 

4. Tempi di consegna e ritardi

  1. Il rispetto dei termini di consegna da parte di DORMA-Glas GmbH è subordinato alla ricezione tempestiva di tutti i documenti che devono essere forniti dalla PC, dei permessi e delle autorizzazioni necessarie, in particolare dei piani, nonché al rispetto dei termini di pagamento concordati e di altri obblighi da parte della PC. Se la PC non adempie a tali obblighi in tempo utile, i termini di consegna di DORMA-Glas GmbH risulteranno prorogati del periodo di tempo corrispondente tra la data concordata contrattualmente per svolgere l'azione da parte della PC e l'adempimento effettivo e in ritardo degli obblighi da parte della PC, a meno che il ritardo non sia effettivamente responsabilità di DORMA-Glas GmbH.
    Le scadenze verranno prorogate in maniera proporzionale qualora non venissero rispettate a causa di una delle circostanze indicate di seguito:
    virus o altri attacchi da parte di terzi al sistema informatico di DORMA-Glas GmbH, nella misura in cui questi si siano verificati nonostante la corretta predisposizione di misure di protezione, ostacoli dovuti alle normative tedesche, statunitensi e altre normative nazionali, comunitarie o internazionali applicabili del diritto del commercio estero o a causa di altre circostanze per le quali DORMA-Glas GmbH non è responsabile.
  2. Su richiesta di DORMA-Glas GmbH, la PC deve dichiarare entro 7 giorni di calendario se recede dal contratto a causa del ritardo o se aspetta la consegna.
  3. Se, su richiesta della PC, la spedizione o la consegna viene ritardata di oltre un mese dalla notifica di disponibilità alla spedizione, DORMA-Glas GmbH avrà il diritto di immagazzinare gli articoli di consegna e di addebitare alla PC spese di immagazzinamento pari allo 0,5% del prezzo netto degli articoli di consegna per ogni mese aggiuntivo o parte di esso, fino a un massimo del 5% del prezzo netto degli articoli di consegna. Se DORMA-Glas GmbH immagazzina gli oggetti della consegna presso terzi, DORMA-Glas GmbH può richiedere alla PC i costi di immagazzinamento effettivamente sostenuti. La PC sarà sempre libera di dimostrare che DORMA-Glas GmbH non ha subito alcun danno o ne ha subiti di meno di quelli dichiarati. Infine, a DORMA-Glas GmbH spettano i diritti previsti dalla legge. Le disposizioni di cui al punto 4.4 si applicano anche se la PC non effettua il pagamento dell'acconto concordato.

 

5. Condizioni di pagamento, ritardo di pagamento, compensazione

  1. Se non diversamente concordato, la retribuzione per la rispettiva fornitura o prestazione sarà dovuta e pagabile senza detrazioni entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla fornitura del servizio.
  2. I pagamenti si considerano effettuati solo se accreditati su un conto bancario di DORMA-Glas GmbH. I pagamenti effettuati dalla PC a terzi, ad esempio alle associazioni di acquisto e/o alle centrali di regolamentazione, non avranno l'effetto di liberare la PC dalla sua posizione debitoria nei confronti di DORMA-Glas GmbH, a meno che DORMA-Glas GmbH non abbia espressamente richiesto alla PC di farlo o abbia ceduto il credito a tali terzi.
  3. Nella misura in cui le fatture relative alla fornitura di beni o servizi sono pagate tramite la procedura di addebito diretto SEPA di base e aziendale, alla PC verranno inviate informazioni anticipate sull'incasso dell'addebito diretto al più tardi il giorno prima della data di scadenza, contenenti l'importo da riscuotere, la data di scadenza, il numero di identificazione di DORMA-Glas GmbH in qualità di creditore e il riferimento del mandato della PC. Queste informazioni preventive possono essere fornite separatamente sotto forma di lettera, fax ed e-mail, ma anche insieme alla trasmissione della fattura da incassare.
  4. La PC avrà il diritto di dedurre uno sconto sulla base di un accordo esplicito solo se tutti i pagamenti esigibili da DORMA-Glas GmbH (compresi eventuali acconti) vengono contabilizzati per intero sul conto di DORMA-Glas GmbH entro il periodo di sconto concordato.
  5. Eventuali sconti, riduzioni o altri benefici concessi sono soggetti a condizioni risolutive nel caso di un'apertura o richiesta di una procedura di insolvenza sul patrimonio della PC.
  6. DORMA-Glas GmbH ha il diritto di rifiutare la prestazione se, dopo la stipula del contratto, dovesse emergere che il suo diritto al pagamento è compromesso dall'incapacità della PC di adempiere allo stesso. Il diritto di rifiutare una prestazione decade se la PC ne fornisce il corrispettivo o presenta una garanzia per la stessa.
    DORMA-Glas GmbH può fissare un termine ragionevole entro il quale la PC dovrà, a sua discrezione, effettuare il pagamento o fornire la garanzia per ciascuna prestazione offerta. Dopo la scadenza del termine, DORMA-Glas GmbH può recedere dal contratto e/o chiedere un risarcimento danni.
  7. DORMA-Glas GmbH può compensare tutti i crediti che la PC può vantare nei confronti di DORMA-Glas GmbH con tutti i crediti che DORMA-Glas GmbH o le società in cui DORMA-Glas GmbH detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di maggioranza ai sensi del diritto societario. Su richiesta, DORMA-Glas GmbH comunicherà alla PC quali sono le società a partecipazione maggioritaria di DORMA-Glas GmbH ai sensi del presente punto 5.7.

 

6. Richieste di risarcimento da parte della PC per difetti materiali

  1. Per i rapporti contrattuali soggetti al diritto di vendita, il cui contenuto è esclusivamente la fornitura di merci, la PC ha i seguenti diritti alla garanzia in caso di difetti nei confronti di DORMA-Glas GmbH.
  2. I diritti alla garanzia della PC presuppongono che la stessa abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di controllo e denuncia dei difetti ai sensi dell'art. 377 HGB (Codice commerciale tedesco). In caso di violazione dell'obbligo di controllo e di notifica dei difetti, la merce consegnata si considera approvata in conformità al contratto in considerazione del difetto in questione. La mancata comunicazione dei difetti nella forma e nei tempi previsti esclude qualsiasi richiesta di garanzia per violazione degli obblighi dovuti a difetti materiali in relazione al difetto in questione.
    Ciò non si applica in caso di azioni intenzionali, gravemente negligenti o fraudolente da parte di DORMA-Glas GmbH, in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o di assunzione di una garanzia di assenza di difetti o di un rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB o di altre circostanze di responsabilità obbligatorie per legge. Le speciali disposizioni di legge in caso di consegna finale della merce a un consumatore (ricorso del fornitore, artt. 478, 479 BGB) rimangono inalterate.
  3. La notifica dei difetti materiali deve essere effettuata per iscritto, con o senza firma originale, e deve contenere una descrizione precisa del difetto. La PC dovrà notificare a DORMA-Glas GmbH qualsiasi difetto materiale visibile (in particolare, ad esempio, danni di trasporto, consegne eccedenti, mancanti o errate) senza indebito ritardo, ma non oltre 12 giorni di calendario dopo il ritiro in caso di consegna franco fabbrica o luogo di stoccaggio, altrimenti dopo la consegna; i difetti materiali nascosti dovranno essere notificati a DORMA-Glas GmbH senza indebito ritardo dopo la scoperta, ma non oltre il periodo di limitazione della garanzia ai sensi del punto 6.11. In caso di danni da trasporto, la PC ha l'obbligo di procurarsi un attestato di danno ferroviario o postale o richiedere una certificazione paragonabile al corriere subito dopo l'arrivo della merce nel luogo di adempimento.
  4. La PC deve dare a DORMA-Glas GmbH la possibilità di verificare l'esistenza di questi difetti materiali nella misura necessaria e di mettere a disposizione la merce contestata per l'ispezione nel luogo di adempimento senza ritardi e a proprie spese. DORMA-Glas GmbH non è obbligata a controllare i difetti di merci il cui reso non è stato concordato e può rifiutarsi di accettarle. Se, dopo aver effettuato un'ispezione della merce segnalata come difettosa, risultasse che la merce non presenta difetti e se la PC è responsabile della notifica ingiustificata degli stessi, la merce verrà restituita alla PC a sue spese. In tal caso, DORMA-Glas GmbH avrà anche il diritto di addebitare alla PC, nell'ambito della remunerazione normalmente concordata, tutti i costi sostenuti a causa della notifica ingiustificata dei difetti, in particolare i costi dell'ispezione.
  5. La PC può trattenere i pagamenti solo se non sussiste alcun dubbio sulla loro giustificazione. La PC non può esercitare il diritto di ritenzione se il suo diritto alla garanzia non è più in corso di validità.
  6. I difetti di una parte della merce consegnata non autorizzano la PC a contestare l'intera consegna, a meno che la consegna parziale non sia di alcun interesse per la PC.
  7. Tutte le parti o prestazioni che presentano un difetto materiale saranno, a discrezione di DORMA-Glas GmbH, riparate, sostituite o fornite di nuovo gratuitamente entro un periodo di tempo ragionevole, a condizione che tale difetto esistesse già al momento del passaggio del rischio. La PC dovrà concedere a DORMA-Glas GmbH il tempo e l'opportunità necessari per effettuare la rettifica.
  8. I costi aggiuntivi, come quelli di trasporto, viaggio, materiale, disinstallazione o installazione, non saranno a carico di DORMA-Glas GmbH.
  9. In caso di un mancato o impossibile adempimento successivo, la PC può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto. Può inoltre chiedere il risarcimento dei danni in conformità con quanto previsto al punto 8.
  10. Il diritto alla garanzia da parte della PC è escluso nei seguenti casi:
    • scostamento insignificante dalla qualità concordata;
    • influenza insignificante dell'utilizzabilità;
    • usura naturale;
    • difetti o danni che si verifichino dopo il trasferimento del rischio a causa di un uso improprio della merce, di sollecitazioni eccessive, di materiali d'esercizio non idonei, di lavori di costruzione difettosi, di un sottosuolo non idoneo o a causa di particolari influssi esterni non previsti dal contratto;
    • errori software non riproducibili;
    • difetti o danni derivanti dal fatto che la PC stessa o una parte terza ha installato o messo in funzione la merce in modo improprio, ha installato o ha effettuato modifiche o lavori di riparazione e il difetto sia riconducibile a questa azione;
    • difetti o danni dovuti a manutenzione trascurata o impropria, nella misura in cui il difetto sia riconducibile a questa mancanza;
    • difetti dovuti a un immagazzinamento improprio da parte della PC o di terzi, nella misura in cui il difetto sia riconducibile a questa azione.
  11. Il termine di prescrizione per le richieste di adempimento successivo, recesso, riduzione o danni è di due anni dall'inizio del periodo di prescrizione previsto dalla legge, a meno che non sia stabilito diversamente nel singolo contratto. Il termine di prescrizione di cui sopra non si applica
    • ai sensi dell'art. 438 comma 1 n. 2 BGB,
    • ai sensi dell'art. 479 comma 1 BGB,
    • ai sensi dell'art. 634 a) comma 1 n. 2 BGB,
    • in caso di occultamento fraudolento di un difetto,
    • in caso di intento fraudolento o di comportamento doloso,
    • in caso di negligenza grave,
    • in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute.
    Restano impregiudicate le disposizioni di legge in materia di dilazione del termine, sospensione e ripresa del termine di prescrizione
  12. La PC ha diritto di rivalsa nei confronti di DORMA-Glas GmbH ai sensi dell'art. 478 BGB (la cosiddetta rivalsa dell'imprenditore) solo se non ha stipulato accordi con il proprio cliente che vadano oltre il diritto alla garanzia previsto per legge. Quanto previsto al punto 6.4 si applica quindi all'ambito del diritto di rivalsa della PC nei confronti di DORMA-Glas GmbH ai sensi dell'art. 478 comma 2 BGB.
  13. Se non espressamente concordato per iscritto, DORMA-Glas GmbH non si assume alcuna garanzia (art. 443 BGB) o rischio di approvvigionamento per quanto riguarda la qualità dei prodotti oggetto del contratto. Inoltre, DORMA-Glas GmbH si impegna a effettuare la fornitura esclusivamente con merce presente in quel momento nel suo magazzino.

 

7. Diritti di proprietà industriale / Diritti d'autore / Vizi giuridici

  1. Se non diversamente concordato, DORMA-Glas GmbH deve effettuare la consegna della fornitura nel paese del luogo di consegna o di utilizzo concordato, libera da diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito: diritti di proprietà). Nella misura in cui una terza parte solleva reclami giustificati nei confronti della PC a causa della violazione dei diritti di proprietà su forniture che DORMA-Glas GmbH ha eseguito, DORMA-Glas GmbH sarà responsabile nei confronti della PC entro il termine specificato al punto 6.11 come segue:
    • DORMA-Glas GmbH dovrà, a proprie spese e a propria discrezione, ottenere un diritto d'uso per le forniture in questione, modificarle mantenendo le proprietà dovute in modo tale da non violare il diritto di proprietà oppure sostituirle. Qualora ciò non sia possibile per DORMA-Glas GmbH a condizioni ragionevoli, la PC avrà il diritto di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione del prezzo.
    DORMA-Glas GmbH sarà responsabile per i danni e/o il rimborso delle spese solo nelle modalità previste al punto 8.
    I suddetti obblighi da parte di DORMA-Glas GmbH sono soggetti alla condizione che la PC informi immediatamente DORMA-Glas GmbH per iscritto, con o senza firma originale, delle pretese avanzate dalla parte terza, che non riconosca una violazione e che DORMA-Glas GmbH si riservi il diritto di adottare tutte le misure a sua difesa, comprese le trattative di transazione. Qualora la PC sospenda l'utilizzo della fornitura per motivi di attenuazione dei danni o altri motivi importanti, sarà tenuto a informare la terza parte che la cessazione dell'uso non comporta il riconoscimento di una violazione.
  2. Se la PC fosse responsabile della violazione dei diritti di proprietà, non può far valere alcun diritto nei confronti di DORMA-Glas GmbH per la violazione di questi diritti di proprietà.
  3. La PC non può far valere alcun reclamo per la violazione dei diritti di proprietà se e nella misura in cui la violazione dei diritti di proprietà sia riconducibile a specifiche particolari della PC, da un'applicazione non concordata o prevista per il prodotto da DORMA-Glas GmbH o dal fatto che la fornitura sia stata modificata dalla PC o utilizzata con parti non fornite da DORMA-Glas GmbH.
  4. In caso di violazione dei diritti di proprietà, oltre alle rivendicazioni della PC di cui al punto 7.1, si applicheranno anche le disposizioni previste ai punti 6.5, 6.6 e 6.10. In caso di altri vizi giuridici, si applicano inoltre le disposizioni previsti al punto 6. Sono escluse ulteriori o altre rivendicazioni della PC nei confronti di DORMA-Glas GmbH e dei suoi agenti per vizi giuridici diversi da quelli regolati nel presente punto 7.
  5. Fermo restando quanto sopra, la PC riconosce che DORMA-Glas GmbH ha determinati diritti sui diritti di proprietà di DORMA-Glas GmbH contenuti nei prodotti, diritti che devono essere indicati di default, e che i prodotti di DORMA-Glas GmbH contengono informazioni protette di natura tecnica e non, il relativo know-how, segreti commerciali o tecnologie protette, che potrebbero anche essere protetti da brevetti. Con l'acquisto, la PC acquisisce la proprietà dei prodotti, ma non ulteriori diritti associati agli stessi. DORMA-Glas GmbH si riserva in particolare tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale in relazione alla vendita, alla produzione, alla lavorazione e alla composizione dei suoi prodotti. Con la vendita dei prodotti o l'indicazione di possibili usi dei prodotti, DORMA-Glas GmbH non concede alcuna licenza o altro diritto sulla sua proprietà intellettuale.

 

8. Risarcimento danni / Rimborsi spese

  1. Indipendentemente dal motivo legale, sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte della PC.
    Questa disposizione non vale se DORMA-Glas GmbH risultasse responsabile come nei seguenti casi:
    • intenzionalità;
    • intento fraudolento;
    • grave negligenza;
    • mancato rispetto di una garanzia trasferita o del trasferimento del rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB;
    • a causa della violazione dolosa di obblighi contrattuali essenziali. Gli obblighi contrattuali rilevanti sono quelli il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la PC può fare affidamento; a causa di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute;
    • a causa della violazione dolosa di obblighi contrattuali essenziali. Gli obblighi contrattuali rilevanti sono quelli il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la PC può fare affidamento; a causa di lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute; nel caso di responsabilità ai sensi delle disposizioni obbligatorie di legge in materia di responsabilità, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
  2. In caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali, la richiesta di risarcimento danni sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto, a meno che non si applichi uno dei casi eccezionali di responsabilità di cui al punto 8.1, frase 2.
  3. In caso di violazione dolosa degli obblighi da parte di DORMA-Glas GmbH o dei suoi agenti, la responsabilità è limitata a 50.000 euro, a condizione che tale importo copra il danno prevedibile tipico del contratto. Ciò non si applica nei casi eccezionali di responsabilità specificati al punto 8.1, frase 2.
  4. L'onere della prova previsto dalla legge rimane inalterato dalle disposizioni di cui sopra. Allo stesso modo, rimane riservata l'obiezione del concorso di colpa.
  5. I termini "risarcimento danni" e "richieste di risarcimento" utilizzati nelle presenti condizioni generali di contratto includono anche le richieste di risarcimento di spese inutili.

 

9. Riserva di proprietà

  1. DORMA-Glas GmbH conserva la proprietà della merce fornita (di seguito denominata: merce soggetta a riserva di proprietà) fino al soddisfacimento di tutti le rivendicazioni che ha nei confronti della PC e che derivano dal rapporto commerciale in essere. Ciò vale a prescindere dal fatto che le rivendicazioni nei confronti della PC siano presenti o future, condizionate o limitate nel tempo. A patto che tutte le garanzie a favore di DORMA-Glas GmbH superano tutte le rivendicazioni garantite di oltre il 10%, su richiesta della PC, DORMA-Glas GmbH svincolerà una parte corrispondente delle garanzie, e quindi DORMA-Glas GmbH potrà scegliere liberamente tra diverse garanzie.
  2. La PC deve trattare la merce soggetta a riserva di proprietà con cura, conservarla separatamente e contrassegnarla come merce soggetta a riserva di proprietà. È tenuta in particolare ad assicurare a proprie spese la merce soggetta a riserva di proprietà contro furto, scasso, incendio e danni da acqua per un valore pari al nuovo. Non può darli in pegno o cederli in garanzia finché sussiste la riserva di proprietà. Nel corso della normale attività commerciale, la PC può rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà, ma solo a condizione che il rivenditore riceva il prezzo di acquisto dal suo acquirente o che concordi una riserva di dominio con l'acquirente stesso.
  3. In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, la PC cede a DORMA-Glas GmbH a titolo di garanzia i suoi futuri crediti nei confronti dei suoi acquirenti derivanti dalla rivendita. Ciò include tutti i diritti accessori e le richieste di saldo. DORMA-Glas GmbH accetta espressamente la cessione della PC.

 

10. Lavorazione, unione, miscelazione della merce soggetta a riserva di proprietà; riscossione dei crediti

  1. La PC può lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà, mescolarla con altri oggetti o unirla. La lavorazione viene effettuata in nome e per conto di DORMA-Glas GmbH. La PC dovrà conservare il nuovo articolo risultante per conto di DORMA-Glas GmbH con la diligenza del buon commerciante. Anche il nuovo articolo sarà considerato merce soggetta a riserva di proprietà.
  2. In caso di combinazione o miscelazione con altri articoli non appartenenti a DORMA-Glas GmbH, DORMA-Glas GmbH riceverà in ogni caso la comproprietà del nuovo articolo nella misura della quota risultante dal rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà combinata o miscelata e il valore delle altre merci al momento della combinazione o della miscelazione. Anche il nuovo articolo sarà considerato merce soggetta a riserva di proprietà.
  3. La disposizione sulla cessione dei crediti di cui al punto 9.3 si applica anche alla nuova merce. La cessione vale tuttavia solamente per l'importo corrispondente al valore della merce soggetta a riserva di proprietà lavorata, combinata o miscelata fatturata da DORMA-Glas GmbH.
  4. Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà sia stata combinata con beni immobili o mobili, la PC cede a DORMA-Glas GmbH, a titolo di garanzia, anche il credito che gli spetta come compenso per l'unione, compresi i diritti accessori, per un importo pari al rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà combinata e l'altra merce al momento dell'unione. DORMA-Glas GmbH accetta espressamente la cessione.
  5. La PC mantiene il diritto di riscuotere il credito anche dopo la cessione. Ciò non pregiudica il diritto di DORMA-Glas GmbH di riscuotere il credito stesso. DORMA-Glas GmbH non riscuoterà tuttavia il credito fino a quando l'acquirente adempia ai suoi obblighi di pagamento con i proventi raccolti, non sia in mora e, in particolare, non sia stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di insolvenza o non vi sia una cessazione dei pagamenti. Previo avviso e fissando un termine ragionevole, DORMA-Glas GmbH avrà il diritto di rendere nota la cessione a titolo di garanzia, di utilizzare i crediti ceduti e di richiedere la comunicazione della cessione a titolo di garanzia da parte della PC al suo acquirente.
  6. La PC è tenuta a notificare tempestivamente a DORMA-Glas GmbH qualsiasi misura esecutiva che riguardi la merce soggetta a riserva di proprietà o qualsiasi altro intervento da parte di terzi. Qualora il terzo non sia in grado di risarcire a DORMA-Glas GmbH le spese giudiziarie e stragiudiziali di un'azione secondo l'art. 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco), la PC risponde delle perdite subite da DORMA-Glas GmbH.
  7. In caso di violazione degli obblighi da parte della PC, ad esempio in caso di ritardo nel pagamento, DORMA-Glas GmbH avrà il diritto di recedere dal contratto, oltre a ritirare la merce, dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole fissato per l'adempimento da parte della PC; le disposizioni di legge relative alla superfluità della fissazione di un termine rimangono inalterate. La PC è tenuta a consegnare la merce e autorizza DORMA-Glas GmbH ad accedere ai suoi locali per il ritiro. Il ritiro o la pretesa della riserva di proprietà o il sequestro della merce soggetta a riserva di proprietà da parte di DORMA-Glas GmbH non costituisce una rescissione del contratto, a meno che DORMA-Glas GmbH non abbia espressamente dichiarato tale rescissione.
  8. Qualora la PC avesse già ceduto a terzi i crediti derivanti dalla rivendita dei prodotti consegnati o da consegnare da parte di DORMA-Glas GmbH, in particolare sulla base di un contratto di factoring pro soluto o pro solvendo o della stipula di altri accordi in base ai quali le garanzie attuali o future di DORMA-Glas GmbH derivanti dalla riserva di proprietà possono essere compromessi, la PC è tenuta a informarne immediatamente DORMA-Glas GmbH. In caso di un contratto di factoring pro solvendo, DORMA-Glas GmbH avrà il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei prodotti già consegnati. Lo stesso vale nel caso di un contratto di factoring pro soluto, quando la PC non può disporre liberamente del prezzo di acquisto del credito in base al contratto con il factor.
  9. Qualora, in caso di consegne all'estero e nell'ambito dell'accordo sulla riserva di proprietà, fossero necessarie delle misure e/o dichiarazioni supplementari da parte della PC nel paese importatore e affinché la suddetta riserva di proprietà o gli altri diritti ivi menzionati diventino effettivi, la PC dovrà occuparsi senza indugio di tali misure e/o dichiarazioni a proprie spese e presentare queste dichiarazioni in debita forma. DORMA-Glas GmbH si impegnerà a collaborare nella misura necessaria. Se la legge dello stato importatore non dovesse consentire la riserva di proprietà, ma permette a DORMA-Glas GmbH di riservarsi altri diritti sulla fornitura, DORMA-Glas GmbH può esercitare tutti i diritti di questo tipo a sua ragionevole discrezione (art. 315 BGB). Nel caso in cui tale garanzia nei confronti della PC non venisse raggiunta in termini economicamente e giuridicamente equivalente, la PC sarà obbligata a fornire tempestivamente e a proprie spese a DORMA-Glas GmbH altre garanzie adeguate per le merci consegnate o altre garanzie equitativamente determinate (art. 315 BGB) da DORMA-Glas GmbH. Il diritto della PC alla revisione e correzione giudiziaria (art. 315 III BGB) rimane inalterato.

 

11. Marchi, note di copyright, identificazioni alfanumeriche

  1. I marchi, le note di copyright o le identificazioni alfanumeriche dei prodotti, documentazione inclusa, non possono essere modificati.

 

12. Conformità

  1. Nell'ambito dell'esecuzione del rispettivo contratto stipulato con DORMA-Glas GmbH, la PC si impegna a rispettare il Codice di Condotta/Code of Conducts di DORMA-Glas GmbH valido al momento della stipula del contratto. Questo, su richiesta, potrà essere inviato gratuitamente alla PC o essere consultato online all'indirizzo internet www.dorma-glas.com.

 

13. Diritto applicabile / Luogo di adempimento

  1. Il rapporto giuridico tra DORMA-Glas GmbH e la PC sarà regolato esclusivamente dal diritto tedesco, ad esclusione della Convenzione sulla vendita internazionale di beni.
  2. Il luogo di adempimento e il foro competente è Bad Salzuflen.
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